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La Riforma del lavoro sportivo

  • Studio Fabbriziani
  • 24 mag 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

La Riforma dello Sport, attuata con il D.lgs. n 36/2021 e smi, entrerà in vigore definitivamente il 01 luglio 2023 come previsto dal decreto Milleproroghe che ha posticipato l’avvio previsto invece per il 01.01.2023.



Il trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo, sarà suddiviso in tre fasce economiche:

• Compensi inferiori a 5.000 euro;

• Compensi tra 5.000 e 15.000 euro;

• Compensi superiori a 15.000 euro.

Dal punto di vista tributario, sulle prime die fasce di reddito, cioè per compensi inferiori a 5.000 e fino a 15.000 euro non saranno applicate imposte.

Questa tassazione non si applica ai premi legati a risultati in competizioni sportive, che non sono considerati proventi da lavoro sportivo, sarà applicata la sola ritenuta a titolo di imposta del 20% pr qualunque importo dei premi che non dovranno essere dichiarati in quanto non si sommeranno agli altri redditi .

Invece da un punto di vista previdenziale l’esenzione dei compensi è limitata solamente alla prima fascia economica. Superata la soglia dei 5.000,00 euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione. Pertanto l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri, sia fiscali che previdenziali, oggi fissata in 10.000,00 euro annui, si riduce, a 5.000,00 euro annui.

La norma dispone, inoltre che per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, quindi fino al 31/12/2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota del 25% è ridotto della metà.

 
 
 

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