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Stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro: i chiarimenti delle Entrate

  • DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 18
  • 27 set 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E , dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito allo stralcio automatico dei carichi che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo non superiore a 5.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (non rileva la data di notifica della cartella ma la data, antecedente, di affidamento del carico all’ agente della riscossione), come previsto dall'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69). Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati (Il limite di 5.000 euro dev’ essere determinato con riferimento non all’i mporto complessivo della cartella, ma agli importi dei “singoli carichi” contenuti nella stessa. Pertanto è possibile che all’ interno della stessa cartella vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto di importo residuo inferiore a 5.000 euro, e carichi esclusi perché di importo residuo superiore a tale limite), sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l'Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30 mila euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall'ambito applicativo dello stralcio.

DEBITI ESCLUSI

Sono i seguenti:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 13 luglio 2015, n. 2015/1589;

  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di pronunce penali di condanna;

  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par.1, lettera a), delle Decisioni 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE, e 26 maggio 2014, n. 2014/335/UE;

  • Iva riscossa all ’importazione.

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro

  • Soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro

Riferimenti normativi:

  • D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4, commi da 4 a 9, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

  • D.Dirett. 14 luglio 2021

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 24 settembre 2021, n. 11/E .

 
 
 

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